Il Tribunale di Torino ammette la class action per i proprietari di Citroën C3 e DS3 con airbag difettosi

Altroconsumo, che si è fatta portavoce dei cittadini ingiustamente danneggiati, apre la strada al risarcimento per migliaia di automobilisti

Autore: Redazione InnovationCity

Il Tribunale delle Imprese di Torino ha dichiarato ammissibile l'azione di classe promossa da Altroconsumo, insieme ad altre associazioni dei consumatori, contro Stellantis N.V., Groupe PSA Italia S.p.A. e Automobiles Citroën SA per il caso degli airbag difettosi installati su Citroën C3 e DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019. La decisione riconosce la legittimità della richiesta di risarcimento promossa da Altroconsumo per i consumatori proprietari dei modelli coinvolti nella campagna di richiamo, riconoscendo che Stellantis era a conoscenza di tutto già dal 2019 e per 5 anni non ha fatto niente.

La causa, originariamente promossa contro Stellantis e Groupe PSA, è stata estesa anche ad Automobiles Citroën SA.

Nel dettaglio, il Tribunale ha stabilito:

Altroconsumo ha richiesto la liquidazione di un danno patrimoniale calcolato in 17,24 euro per ciascun giorno di ritardo nella sostituzione dell’airbag prodotto dalla società Takata — valore corrispondente al costo medio giornaliero del noleggio di un’automobile di piccole dimensioni — ammontando così a 517,20 euro per ogni mese di mancato intervento, oltre al risarcimento per danni non patrimoniali pari a 1.500,00 euro per ogni automobilista.

Oggi, più di 170.000 automobilisti – tra cui oltre 154.000 proprietari di Citroën C3 e quasi 19.000 proprietari di DS3 – vedono riconosciuto il proprio diritto a partecipare all'azione collettiva per ottenere giustizia. Tutti i consumatori coinvolti nella campagna di richiamo possono iscriversi alla class action di Altroconsumo per ottenere un risarcimento.

Il progetto durerà dal 2023 al 2026 ed è in parte finanziato dall'unione Europea (GA 1011022299). I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelle degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione Europea o di EISMEA. Né l'Unione Europea né l'ente che eroga il finanziamento possono essere ritenuti responsabili per essi.


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